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Marciana: Il Sindaco con un’ ordinanza sindacale attua misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica del Covid-19

IL SINDACO
PREMESSO che l’organizzazione mon­di­ale del­la San­ità il 30 Gen­naio 2020 ha dichiara­to l’epidemia da covid19 emer­gen­za di san­ità pub­bli­ca di ril­e­van­za inter­nazionale e in data 11 mar­zo 2020 è sta­ta val­u­ta­ta come
“pan­demia” in con­sid­er­azione dei liv­el­li di dif­fu­siv­ità e grav­ità rag­giun­ti a liv­el­lo glob­ale;
PRESO ATTO che con delib­era del Con­siglio dei Min­istri del 31 Gen­naio 2020 è sta­to dichiara­to e pro­roga­to
lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’insorgenza di
patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili, sino al 31 luglio e pro­roga­to con diverse delib­er­azioni del
Con­siglio dei Min­istri;
VISTO Il Decre­to-Legge n. 6 del 22/02/2020 recante “Mis­ure Urgen­ti in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione
dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca Covid-19”;
VISTA la cir­co­lare n. 15350/117 (2) Uff. III Pro­tezione Civile del Min­is­tero degli Interni;
VISTI i decreti del Pres­i­dente del con­siglio dei Min­istri del 23/02/2020 e del 04/03/2020 con­te­nen­ti “
Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di con­teni­men­to
e ges­tione dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19, applic­a­bili sull’intero ter­ri­to­rio nazionale”;
VISTI I Decreti del pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri in data 08/03/2020, in data 10/03/2020 e il Decre­to­Legge del 16/03/2020 cosid­det­to “Decre­to Cura Italia”;
VISTO il DPCM 10/04/2020 “ Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-Legge 25/03/2020 n. 19, recante
mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19, applic­a­bili sull’interno ter­ri­to­rio
nazionale”;
PRESO ATTO del decre­to-legge 22 aprile 2021, n.52 ha dis­pos­to l’applicazione di mis­ure per la grad­uale
ripresa delle attiv­ità eco­nomiche e sociali nel rispet­to delle esi­gen­ze di con­teni­men­to del­la dif­fu­sione
del­l’epi­demia da COVID-19;
VISTO il DPCM 26/04/2020 recante “ Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-Legge n. 6 del 23/02/2020
recante mis­ure urgen­ti di con­teni­men­to e ges­tione dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19, applic­a­bili
all’interno ter­ri­to­rio nazionale”;
VISTO il DPCM del 17/05/2020 con­te­nente “ Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del Decre­to-Legge n. 6 del
23/02/2020 recante mis­ure urgen­ti di con­teni­men­to e ges­tione dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid19, applic­a­bili all’interno ter­ri­to­rio nazionale” che definisce la tem­p­is­ti­ca per la ripresa delle attiv­ità
eco­nomiche, pro­dut­tive e sociali, sospese ai sen­si del DPCM del 26/04/2020 e indi­vid­ua le attiv­ità delle
quali non è anco­ra con­sen­ti­ta l’attivazione;
VISTO il Decre­to-Legge n. 33 del 2020 rel­a­ti­vo alle “ Ulte­ri­ori Mis­ure Urgen­ti per fron­teggia­re l’emergenza
Covid-19 (G.U. Serie Gen­erale 225 del 16 Mag­gio 2020);
VISTO il Decre­to-Legge n. 33 del 2020 rel­a­ti­vo alle “ Ulte­ri­ori Mis­ure Urgen­ti per fron­teggia­re l’emergenza
Covid-19 (G.U. Serie Gen­erale 225 del 16 Mag­gio 2020);
VISTO il Decre­to-Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 rel­a­ti­vo alle “ Mis­ure urgen­ti con­nesse con la sca­den­za del­la
dichiarazione di emer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19 delib­er­a­ta il 31/01/2020 ( G.U. Serie Gen­erale n.
190 del 30/07/2020)”;
PRESO ATTO che il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’e­mer­gen­za
epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19 e per l’e­ser­cizio in sicurez­za di attiv­ità’ sociali ed eco­nomiche” all’art. 1
pro­ro­ga lo sta­to di emer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca al 31 Dicem­bre 2021;
CONSIDERATO che dal 21 Giug­no 2021 la regione Toscana è pas­sa­ta in zona bian­ca;
VISTE le Ordi­nanze del pres­i­dente del­la regione Toscana in mate­ria di ges­tione dell’emergenza Covid-19;
PRESO ATTO di tut­ti i provved­i­men­ti adot­tati in ambito san­i­tario per fron­teggia­re l’epidemia da Covid-19
dal Pres­i­dente del con­siglio dei Min­istri, dal Min­is­tero del­la Salute e dal Pres­i­dente del­la Regione Toscana;
CONSIDERATO che il forte aumen­to del­la pre­sen­za del flus­so tur­is­ti­co nel ter­ri­to­rio comu­nale richiede
par­ti­co­lare atten­zione al fine di garan­tire il dis­tanzi­a­men­to sociale per il con­teni­men­to e il con­trasto
all’emergenza epi­demi­o­log­i­ca Covid-19;
CONSIDERATA la dif­fu­sione e l’alto liv­el­lo di con­ta­giosità del­la c.d. vari­ante “Delta” e il per­manere, dunque,
delle con­dizioni san­i­tarie tali da gius­ti­fi­care il ricor­so al potere con­tin­gi­bile ed urgente allo scopo di
con­trastare la dif­fu­sione dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca, adot­tan­do mis­ure effi­caci di con­teni­men­to del­la
propagazione del virus a tutela del­la salute dei cit­ta­di­ni;
RILEVATO che l’at­tuale con­testo di ris­chio impone di assumere inizia­tive di carat­tere stra­or­di­nario e
urgente al fine di fron­teggia­re adeguata­mente pos­si­bili situ­azioni di pregiudizio per la col­let­tiv­ità;
RITENUTA la stra­or­di­nar­ia neces­sità e urgen­za di emanare nuove dis­po­sizioni per con­trastare l’e­mer­gen­za
epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19, adot­tan­do adeguate e pro­porzion­ate mis­ure di con­trasto e con­teni­men­to alla
dif­fu­sione del pre­det­to virus;
CONSIDERANDO che in caso di emer­gen­za san­i­taria e di igiene pub­bli­ca, ai sen­si dell’art. 32 del­la Legge n.
833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le ordi­nanze con­tin­gi­bili ed urgen­ti sono adot­tate dal
Sin­da­co quale rap­p­re­sen­tante del­la comu­nità locale;
RICHIAMATO l’art. 50 com­ma 5 del D.Lgs 267/200; VISTO l’art. 117 del D. Lgs 31/1998 n. 112;
RITENUTO di dover adottare mis­ure pre­cauzion­ali a tutela del­la pub­bli­ca e pri­va­ta sicurez­za; Nel­la sua
qual­ità di rap­p­re­sen­tante del­la comu­nità locale;
ORDINA
1.La pros­e­cuzione fino a nuove deter­mi­nazioni, dell’uso del­la masche­ri­na chirur­gi­ca nelle aree in cui non è
tute­la­to il dis­tanzi­a­men­to sociale al fine di garan­tire mis­ure di con­teni­men­to e con­trasto dell’emergenza
epi­demi­o­log­i­ca Covid-19;
2. E’ con­sen­ti­to lo svol­gi­men­to di intrat­ten­i­men­ti musi­cali nei pub­bli­ci eser­cizi (ris­torazione, bar, pub,
pizzerie…) e nelle strut­ture ricettive (alberghi, camp­ing, vil­lag­gi tur­is­ti­ci, RTA agri­t­ur­is­mi, res­i­dence ecc…)
dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00;
3. E’ fat­to divi­eto nei pub­bli­ci eser­cizi (ris­torazione, bar, pub, pizzerie, ecc…) di effet­tuare spet­ta­coli dal
vivo sia all’aperto che al chiu­so dal 9 agos­to al 31 agos­to sal­vo pre­sen­tazione di appos­i­to piano oper­a­ti­vo
redat­to sul­la base del vigente “Pro­to­col­lo Oper­a­ti­vo per la ria­per­tu­ra degli spazi del­lo spet­ta­co­lo dal vivo e
degli even­ti” da pre­sen­tar­si pres­so il Coman­do del­la Polizia Munic­i­pale del Comune di Mar­ciana con
con­gruo anticipo;
4. Si speci­fi­ca, altresì, che in base all’evoluzione del­lo sce­nario epi­demi­o­logi­co tali mis­ure potran­no essere
rimod­u­late anche in maniera più restrit­ti­va. Sono fat­te salve, inoltre dis­po­sizioni nor­ma­tive nazion­ali
suc­ces­sive all’adozione del­la pre­sente ordi­nan­za;
5. Le pre­sen­ti mis­ure entra­no in vig­ore dalle ore 8:00 di lunedì 9 agos­to fino a nuove dis­po­sizioni;
RACCOMANDA
Tut­ta la popo­lazione alla mas­si­ma col­lab­o­razione nel rispet­to del­la nor­ma­ti­va rel­a­ti­va al green pass e ad
evitare assem­bra­men­ti e situ­azioni che pos­sano com­pro­met­tere la sicurez­za;
DISPONE
la trasmis­sione imme­di­a­ta pos­ta pec del­la pre­sente ordi­nan­za ai seguen­ti Enti e Ammin­is­trazioni:
•Polizia Munic­i­pale Mar­ciana
•Stazione Cara­binieri di Mar­ciana Mari­na
•Prefet­tura di Livorno e Uffi­cio Stac­ca­to dell’Elba
•Com­mis­sari­a­to Porto­fer­raio
•Rag­grup­pa­men­to Cara­binieri Parchi
•Com­pag­nia Cara­binieri di Porto­fer­raio
•Guardia di Finan­za
•Cap­i­tane­r­ia di Por­to Porto­fer­raio
•Sin­daci dei Comu­ni Elbani
La pub­bli­cazione, con effet­ti erga omnes, sul sito Isti­tuzionale e all’Albo Pre­to­rio online del Comune;
L’inosservanza alla pre­sente Ordi­nan­za com­por­ta l’applicazione delle sanzioni ammin­is­tra­tive:
• sal­vo che il fat­to cos­ti­tu­is­ca reato, il man­ca­to rispet­to delle mis­ure di con­teni­men­to è puni­to con la
sanzione ammin­is­tra­ti­va del paga­men­to di una som­ma da 100,00 a 300,00 € e non si appli­cano le sanzioni
con­travven­zion­ali pre­viste dall’art. 650 del C.P. o da ogni altra dis­po­sizione di legge attribu­ti­va di poteri per
ragioni di san­ità.
INCARICA
La Polizia Munic­i­pale e le Forze dell’Ordine del­la vig­i­lan­za dell’esecuzione del­la pre­sente ordi­nan­za;
Avver­so il pre­sente provved­i­men­to è ammes­so il ricor­so giuris­dizionale al TAR del­la Toscana ovvero il
ricor­so stra­or­di­nario al Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca rispet­ti­va­mente entro i ter­mi­ni di 60 e 120 giorni dal­la
data di pub­bli­cazione.
IL SINDACO
Simone Bar­bi

La pre­sente ordi­nan­za viene pub­bli­ca­ta all’Al­bo Pre­to­rio on line dal 07/08/2021 al 31/08/2021 .

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