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Dal 23 Luglio si può firmare anche sulla nostra isola per il referendum sulla Eutanasia Legale presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Viti

Ad Aprile di quest’anno è sta­to deposi­ta­to in Corte di Cas­sazione il que­si­to ref­er­en­dario sull’Eutanasia Legale.

Dal 1 luglio e fino al 30 set­tem­bre 2021 è atti­va in tut­ta Italia la rac­col­ta delle 500mila firme nec­es­sarie al ref­er­en­dum sul­la eutana­sia legale.
Dal 23 luglio è par­ti­ta la rac­col­ta anche sul­la nos­tra iso­la pres­so lo stu­dio dell’Avvocato Alessan­dro Viti in via Man­ga­naro 54 a Porto­fer­raio. Chi­unque fos­se inter­es­sato può con­tattare il numero 349 7224282.

Capi­amo ora insieme cosa si pro­pone il ref­er­en­dum.
— - — Il ref­er­en­dum vuole abrog­a­re parzial­mente la nor­ma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del con­sen­ziente, infat­ti, non è altro che un reato spe­ciale (rispet­to a quel­lo di por­ta­ta gen­erale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inser­i­to nell’ordinamento per punire l’eutanasia.
Con questo inter­ven­to ref­er­en­dario l’eutanasia atti­va sarà con­sen­ti­ta nelle forme pre­viste dal­la legge sul con­sen­so infor­ma­to e il tes­ta­men­to bio­logi­co, e in pre­sen­za dei req­ui­si­ti introdot­ti dal­la Sen­ten­za del­la Con­sul­ta sul “Caso Cap­pa­to”, ma rimar­rà puni­ta se il fat­to è commes­so con­tro una per­sona inca­pace o con­tro una per­sona il cui con­sen­so sia sta­to estor­to con vio­len­za, minac­cia o con­tro un minore di diciot­to anni.
Per quan­to riguar­da, invece, con­dotte real­iz­zate al di fuori delle forme pre­viste dall’ordinamento sarà applic­a­bile il reato di omi­cidio doloso (art. 575 cp).
L’eutanasia atti­va è vieta­ta dal nos­tro ordi­na­men­to sia nel­la ver­sione diret­ta, in cui è il medico a som­min­is­trare il far­ma­co eutana­si­co alla per­sona che ne fac­cia richi­es­ta (art. 579 cp omi­cidio del con­sen­ziente), sia nel­la ver­sione indi­ret­ta, in cui il sogget­to agente prepara il far­ma­co eutana­si­co che viene assun­to in modo autonomo dal­la per­sona (art. 580 c.p. istigazione e aiu­to al sui­cidio), fat­te salve le scrim­i­nan­ti pro­ce­du­rali introdotte dal­la Con­sul­ta con la Sen­ten­za Cap­pa­to.
Forme di eutana­sia c.d. pas­si­va, ovvero prat­i­ca­ta in for­ma omis­si­va, cioè aste­nen­dosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in pre­da alle sof­feren­ze, sono già con­sid­er­ate penal­mente lecite soprat­tut­to quan­do l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accani­men­to ter­a­puti­co”.
È però vero che molti casi ambigui cre­ano con­dotte “com­p­lesse” o “miste” che non con­sentono spes­so di dis­tinguere con facil­ità se si trat­ti di eutana­sia medi­ante azione od omis­sione e soprat­tut­to pon­gono il prob­le­ma di una pos­si­bile dis­par­ità di trat­ta­men­to ai dan­ni di pazi­en­ti gravi e sof­fer­en­ti affet­ti però da patolo­gie che non con­ducono di per sé alla morte per effet­to del­la sem­plice inter­ruzione delle cure.
Pro­prio al fine di non creare dis­crim­i­nazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammet­tere l’eutanasia a pre­scindere dalle modal­ità del­la sua ese­cuzione conc­re­ta (atti­va od omis­si­va).
Per questi motivi si prospet­ta effi­cace inter­venire con questo ref­er­en­dum parzial­mente abrog­a­ti­vo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanz­i­tut­to inter­ve­nen­do su questo si può esplici­ta­mente richia­mare il con­cet­to di eutana­sia; sec­on­do poi la Corte, essendo inter­venu­ta nel­la sen­ten­za Cap­pa­to sull’art. 580 cp, può fare ricadere la dis­po­sizione come abro­ga­ta in una cor­nice nor­ma­ti­va già delin­ea­ta dalle sue pro­nunce in mate­ria. La nor­ma che resid­ua, infat­ti, ha al suo inter­no l’espressione “col con­sen­so di lui” il cui sig­ni­fi­ca­to risul­ta coor­di­na­to alle leg­gi dell’ordinamento e agli inter­ven­ti del­la Corte. — - -

Leg­giamo il que­si­to ref­er­en­dario che even­tual­mente andremo a votare.
— - — Volete voi che sia abroga­to l’art. 579 del codice penale (omi­cidio del con­sen­ziente) approva­to con regio decre­to 19 otto­bre 1930, n. 1398, com­ma 1 lim­i­tata­mente alle seguen­ti parole «la reclu­sione da sei a quindi­ci anni.»; com­ma 2 inte­gral­mente; com­ma 3 lim­i­tata­mente alle seguen­ti parole «Si appli­cano»? — - -

E infine come sarà la nuo­va nor­ma.
— - — Arti­co­lo 579 c.p. e rel­a­tive abrogazioni ref­er­en­darie:
Chi­unque cagiona la morte di un uomo, col con­sen­so di lui, è puni­to con le dis­po­sizioni rel­a­tive all’omicidio [575–577] se il fat­to è commes­so:
Con­tro una per­sona minore degli anni diciot­to;
Con­tro una per­sona infer­ma di mente, o che si tro­va in con­dizioni di defi­cien­za psichi­ca, per un’altra infer­mità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stu­pe­facen­ti;
Con­tro una per­sona il cui con­sen­so sia sta­to dal colpev­ole estor­to con vio­len­za, minac­cia o sug­ges­tione, ovvero carpi­to con ingan­no [613 2]. — - -

 

Dal sito:
www.referendum.eutanasialegale.it

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