La Giunta guidata dal sindaco Andrea Gelsi ha deliberato, nei giorni scorsi, nuove disposizioni in materia di inquinamento acustico al fine di tutelare il riposo e la quiete di cittadini e turisti. Il provvedimento fa seguito ad altri precedentemente assunti dall’amministrazione comunale atti a salvaguardare il primario interesse della cittadinanza e degli ospiti a non subire rumori molesti nell’ambiente abitativo e negli ambienti esterni.
Le misure, intervengono nello specifico sulla limitazione sia delle attività cantieristiche (edili e/o similari) sia sull’esecuzione di lavori effettuati nei terreni e nelle proprietà private. Il provvedimento dispone quindi che, a partire dall’anno 2020, con rinnovo automatico di anno in anno, sia vietata nel comune di Capoliveri l’esecuzione di attività che comportino rumorosità e/o emissioni di polveri quali ad esempio taglio dell’erba, creazione di tracce, demolizioni di pareti, intonaci, piastrelle, ecc. e/o che comunque utilizzino macchinari rumorosi quali, ad esempio, decespugliatori o similari, martelli demolitori, moto-pick, trapani, compressori, levigatrici, seghe elettriche, macchine operatrici, scavatori ecc.,
Le attività restano in ogni caso consentite e/o autorizzate secondo le seguenti modalità:
Dal 1° gennaio fino al venerdì antecedente il giorno della celebrazione dell’Ascensione e dalla terza domenica di ottobre fino al 31 dicembre:
— dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì;
— sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
— domenica, prefestivi e festivi: non consentito;
Dal sabato antecedente il giorno della celebrazione dell’Ascensione fino al terzo sabato di ottobre:
— dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì;
— sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
— domenica, prefestivi e festivi: non consentito.
Oltre quanto sopra è espressamente previsto che dal sabato antecedente il giorno della celebrazione dell’Ascensione fino al terzo sabato di ottobre, nel centro storico e nelle località con presenza di attività turistico ricettive (hotel, residence, campeggi, Cav, affittacamere, ecc.), siano vietate lavorazioni idonee a produrre rumore di tipo impattante che si propaghi all’interno del centro storico e/o all’interno delle attività turistico ricettive circostanti.
E’ importante sottolineare che, previa presentazione di un crono-programma inerente la data di fine dei lavori poco impattanti verso il riposo e la quiete di cittadini e turisti, eventuali deroghe per tipo di attività, orari e giorni stabiliti nel presente atto possono essere autorizzate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, previo parere espresso con delibera della Giunta Comunale, per particolari situazioni che verranno valutate di volta in volta: comprovate necessità inerenti la sicurezza del cantiere e/o per prevenire pericoli a persone o cose ovvero a seguito di eventi climatici sfavorevoli.
Vietate inoltre le attività che comportino rumorosità e/o emissioni di polveri nei ponti festivi in corrispondenza della Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 15 agosto.
Invece, i lavori edili di minore entità, per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio o che comunque non producano lavorazioni rumorose sono consentiti durante tutto l’arco dell’anno, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 del sabato.
Resta il divieto di attività nei giorni festivi e prefestivi.
In caso di violazioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa ed in caso di reiterata violazione delle disposizioni è prevista anche la sospensione delle attività di cantiere fino a 60 giorni.