IL SINDACO
VISTA la comunicazione della Capitaneria di Porto di Portoferraio circa il rinvenimento a terra, in località spiaggia di Capo Bianco — in posizione gradi 42, primi 49, secondi 12.86 Nord e, primi 18, secondi 4795 Est— di oggetto metallico di forma cilindrica, presumibilmente identificabile come ordigno bellico;
PRESO ATTO che la Capitaneria di Porto ha inoltrato tale comunicazione all’ Ufficio Territoriale del Governo di Livorno;
CONSIDERATO che l’area in oggetto è oggetto di frequentazione da parte del pubblico;
CONSIDERATO che nella parte soprastante la suddetta area insistono dei lavori in cantiere edile svolti dalla Ditta A.F. Costruzioni di FERDINANDI Antonio per conto di Futura srl di CIONI Enrico autorizzati con permesso di costruire n. 60–2018;
RITENUTO, in via precauzionale, che tale situazione può costituire pericolo alle persone che si trovano a transitare nella predetta area ed ai lavoratori nel cantiere edile adiacente;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
A partire dalla pubblicazione della predetta Ordinanza e fino a cessato pericolo — dopo la rimozione dell’oggetto, presumibilmente ordigno bellico — i seguenti provvedimenti:
INTERDIZIONE DELL’AREA E DELLA SPIAGGIA Dl CAPO BIANCO AL TRANSITO PEDONALE;
SOSPENSIONE DEI LAVORI NEL CANTIERE EDILE OPERANTE NELL’AREA SOVRASTANTE LA SPIAGGIA Dl CAPOBIANCO.
DISPONE
Che il corpo di Polizia locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza, nonché di adottare i provvedimenti del caso, qualora ne
ravvisassero la necessità, per impedire il verificarsi di situazioni contingenti di pericolo non espressamente previste. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per il tempo prescritto dalla legge. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla data di pubblicazione (Legge n. 1034/1971).