Ho avuto modo di leggere l’articolo di Italo Sapere, sulla stampa Elbana in merito al Disegno Di Legge 1571 denominato SALVAMARE.
Oltre ad apprendere il contenuto del DDL e i passi in avanti che si stanno studiando a livello nazionale ed internazionale sulla Tutela del Mare, l’attenzione dovuta all’argomento mi ha fatto notare che, ad un certo punto, viene elencato un articolo 11 del Disegno Di Legge dedicato alla costruzione di un Desalinizzatore, di cui però manca il testo.
Sicché ho voluto cercare e leggere il contenuto di questo articolo 11 del DDL 1571 per comprenderne meglio la portata.
Dopo averlo fatto, credo sia molto utile diffonderne il contenuto, per meglio comprendere quale indirizzo stia prendendo la Legislazione Nazionale ed Europea in merito agli Impianti di Desalinizzazione ed inoltre capire sé l’erigendo Desalinizzatore dell’Elba, a Mola, ne rispetterà le prossime nuove prescrizioni, ancorché in corso di approvazione.
E sì, perché nel Testo dell’Art. 11 si cita tra l’altro l’Obbligo di seguire una procedura autorizzativa che contempli la RICHIESTA di Valutazione di Impatto Ambientale e non una richiesta di Esclusione dalla V. I. A. ; che NON È la stessa cosa.
La Legislazione europea andrà nella direzione della PRECAUZIONE e TUTELA DEL BENE.
All’ Elba, e non solo, il mare è Vitale
per l’uomo e quindi il funzionamento di un manufatto industriale ‚così delicato per l’impatto nell’ ambiente, dovrebbe tener conto anche di una Legge in Approvazione di cui già si conoscono i maggiori adempimenti.
Altrimenti il rischio è di trovarsi, tra tre o quattro anni, circa il tempo necessario alla costruzione del Dissalatore, con parametri costruttivi applicati ma già superati rispetto ad una normativa di cui si conoscono già OGGI le linee guida.
Ad ogni modo, ecco qui di seguito il testo, ed invito TUTTI coloro che hanno a cuore il Mare e l’Ambiente naturale Elbano e non solo, a leggerlo.
Ovviamente l’invito è esteso anche a coloro che sono d’accordo con la costruzione di un Desalinizzatore in modo che possa sorgere nelle persone deputate a decidere, uno stimolo a capire la differenza tra le caratteristiche tecniche applicate “IERI” e ‚sé necessario, le modifiche da apportare da OGGI per IL DOMANI;
in modo da migliorare quanto attiene alle Tecnologie applicate per gli scarichi della salamoia, e la mineralizzazione dell’acqua depurata, ma soprattutto capire sé è stato fatto tutto il possibile per ridurre le perdite del sistema idrico Elbano.
Fulvio Di Pietro
DDL 1571 Art. 11.
(Criteri generali per la disciplina
degli Impianti di Desalinizzazione)
1. Al fine di TUTELARE l’Ambiente Marino e Costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente
impattanti sono sottoposti a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Nell’allegato II alla parte seconda del citato Decreto Legislativo,
dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente: « 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».
2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla
disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, CRITERI SPECIFICI ad integrazione di quanto riportato nell’allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Gli impianti di Desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono
ammissibili:
a) in situazioni di COMPROVATA CARENZA Idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative
economicamente sostenibili;
b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per RIDURRE
SIGNIFICATIVAMENTE LE PERDITE della Rete Acquedottistica e per la Razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel Piano d’ Ambito anche sulla base di un’analisi costi benefìci.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della Salute, sono
definiti criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei Rischi Ambientali e Sanitari correlati agli impianti di
Desalinizzazione nonché le soglie di ASSOGGETTABILITÀ alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al comma 1.
DDL S. 1571 — Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1.