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In dirittura di arrivo il disegno di legge n° 1571 chiamato SalvaMare

L’intervento leg­isla­ti­vo, se fos­se sta­to approva­to sec­on­do tem­pi “nor­mali”, molto prob­a­bil­mente ci avrebbe aiu­ta­to a sventare lo scem­pio che potrebbe essere per­pe­tra­to se il prog­et­to del dissala­tore di Mola andasse avan­ti.
Infat­ti il DDL 1571 ‚all’art.11, trat­ta in det­taglio gli impianti di desalin­iz­zazione e det­ta le norme con cui devono essere prog­et­tati e real­iz­za­ti.
Di segui­to fac­ciamo una breve sto­ria dell’iter leg­isla­ti­vo che il Sala­Mare sta seguen­do.
E’ sta­to volu­to e pre­sen­ta­to dal Min­istro dell’ambiente e del­la tutela del ter­ri­to­rio e del mare (COSTA) e approva­to dal­la Cam­era dei dep­u­tati il 24 otto­bre 2019.
Dopodichè è sta­to trasmes­so dal Pres­i­dente del­la Cam­era dei dep­u­tati alla Pres­i­den­za il 25 otto­bre 2019 e da qui al Sen­a­to dove è sta­to dis­cus­so per la pri­ma vol­ta dal­la 13-esi­ma Com­mis­sione per­ma­nente (territorio,ambiente,beni ambi­en­tali ) il giorno 11 feb­braio 2020.
Dopo varie audizioni è sta­to quin­di adot­ta­to il testo base il 13 otto­bre 2020 e dopo altre numerose riu­nioni final­mente è sta­to dato il via lib­era dal­la Com­mis­sione Ambi­ente del Sen­a­to il 15 luglio 2021: il testo si tro­va ora in sec­on­da let­tura pres­so palaz­zo Madama ed è sta­to licen­zi­a­to dal grup­po di lavoro con mod­i­fiche in sede redi­gente : era atte­so in Assem­blea ieri sera 3 Novem­bre ma è sta­to rin­vi­a­to a marte­di 9 novem­bre dalle ore 16,30.
Ci auguri­amo che presto ven­ga approva­to e diven­ti legge.
Di segui­to un recap dei con­tenu­ti del ddl così come approda­to al Sen­a­to per la sec­on­da let­tura.
L’articolo 1 indi­ca le final­ità del dis­eg­no di legge e le definizioni per perime­trarne l’ambito applica­ti­vo tra cui quelle di “rifiu­ti acci­den­tal­mente pescati” e di “rifiu­ti volon­tari­a­mente pescati”, che, in sede di esame alla Cam­era, sono state estese al fine di riferir­le non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiu­mi e alle lagune.
L’articolo 2 si occu­pa dei rifiu­ti acci­den­tal­mente pescati ed è sta­to in più pun­ti mod­i­fi­ca­to dal­la Cam­era. In par­ti­co­lare, quan­to ai rifiu­ti acci­den­tal­mente pescati in mare, prevede l’equiparazione di questi ai rifiu­ti prodot­ti dalle navi, con obbli­go in capo al coman­dante del­la nave che appro­da in un por­to di con­ferir­li all’impianto por­tuale di rac­col­ta.
L’articolo 3 si occu­pa delle cam­pagne di pulizia e pre­cisa che i rifiu­ti volon­tari­a­mente rac­colti pos­sono essere recu­perati nell’ambito di speci­fiche cam­pagne di pulizia orga­niz­zate su inizia­ti­va dell’autorità com­pe­tente o su istan­za pre­sen­ta­ta all’autorità com­pe­tente dal sogget­to pro­mo­tore del­la cam­pagna.
L’articolo 4 rin­via ad un decre­to del Mattm per la deter­mi­nazione dei cri­teri e delle modal­ità con cui i rifiu­ti acci­den­tal­mente pescati e i rifiu­ti volon­tari­a­mente rac­colti ces­sano di essere qual­i­fi­cati come rifiu­ti, ai sen­si dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente. In sede di esame alla Cam­era si è pre­cisato che l’adozione di questo decre­to è diret­ta non solo alla pro­mozione del rici­clag­gio del­la plas­ti­ca, ma anche di altri mate­ri­ali non com­pat­i­bili con l’ecosistema mari­no e delle acque interne.
L’articolo 5 “Norme in mate­ria di ges­tione delle bio­masse veg­e­tali spi­ag­giate” è sta­to introdot­to alla Cam­era che dis­tingue tra bio­masse veg­e­tali, derivan­ti da piante marine o alghe, deposi­tate nat­u­ral­mente sul lido del mare e sull’arenile, e prodot­ti cos­ti­tu­iti di mate­ria veg­e­tale di prove­nien­za agri­co­la e fore­stale, deposi­ta­ta nat­u­ral­mente sulle sponde dei laghi, dei fiu­mi, e sul­la bat­ti­gia.
L’articolo 6, introdot­to nel cor­so dell’esame del provved­i­men­to alla Cam­era, rin­via ad un decre­to inter­min­is­te­ri­ale, con il parere dell’ISPRA e sen­ti­to il Coman­do gen­erale del Cor­po delle cap­i­taner­ie di por­to, per la deter­mi­nazione delle linee gui­da oper­a­tive a cui si con­for­mano le attiv­ità tec­ni­co-sci­en­ti­fiche fun­zion­ali alla pro­tezione dell’ambiente mari­no, che com­por­tano l’immersione sub­ac­quea al di fuori degli ambiti por­tu­ali, svolte dal per­son­ale del Sis­tema nazionale a rete per la pro­tezione dell’ambiente mari­no o da sogget­ti terzi che svol­go­no attiv­ità di mon­i­tor­ag­gio e con­trol­lo dell’ambiente mari­no in base ad una apposi­ta con­ven­zione o in virtù di finanzi­a­men­ti min­is­te­ri­ali.
L’articolo 7 con­sente di real­iz­zare cam­pagne di sen­si­bi­liz­zazione per la real­iz­zazione delle final­ità del­la legge, delle strate­gie per l’ambiente mari­no.
L’articolo 8 sta­bilisce che il min­is­tero dell’Istruzione pro­muove nelle scuole di ogni ordine e gra­do attiv­ità volte a ren­dere gli stu­den­ti con­sapevoli dell’importanza del­la con­ser­vazione dell’ambiente, e, in par­ti­co­lare, del mare e delle acque interne, nonché delle cor­rette modal­ità di con­fer­i­men­to dei rifiu­ti.
L’articolo 9, introdot­to dal­la Cam­era sta­bilisce che in occa­sione del­la gior­na­ta del mare gli isti­tu­ti sco­las­ti­ci pos­sono pro­muo­vere inizia­tiveper dif­fondere la conoscen­za del mare e  sulle mis­ure per pre­venire e con­trastare l’abbandono dei rifiu­ti in mare.
L’articolo 10 prevede l’attribuzione di un riconosci­men­to ambi­en­tale in favore degli impren­di­tori itti­ci che ten­gono com­por­ta­men­ti vir­tu­osi, uti­liz­zano mate­ri­ali a bas­so impat­to ambi­en­tale, parte­ci­pano a cam­pagne di pulizia o con­feriscono rifiu­ti acci­den­tal­mente pescati.
L’articolo 11 si occu­pa degli impianti di desalin­iz­zazione.
L’articolo 12 isti­tu­isce pres­so il Mattm un Tavo­lo inter­min­is­te­ri­ale di con­sul­tazione per­ma­nente con il com­pi­to di coor­dinare l’azione di con­trasto dell’inquinamento mari­no, anche dovu­to alle plas­tiche, di ottimiz­zare l’azione dei pesca­tori per le final­ità del­la legge e di mon­i­torare l’andamento del recu­pero dei rifiu­ti con­seguente all’attuazione del “Sal­va­Mare”, garan­ten­do la dif­fu­sione dei dati e dei con­tribu­ti.
L’articolo 13, introdot­to dal­la Cam­era, sta­bilisce che ogni anno il min­istro dell’Ambiente pre­sen­ta una relazione al Par­la­men­to sull’attuazione del Sal­va­Mare.
L’articolo 14 sta­tu­isce che dall’attuazione del­la pre­sente legge non devono derivare nuovi o mag­giori oneri per la finan­za pub­bli­ca.

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