Imposizioni, regole e costi a scapito della popolazione locale e dei turisti, in nome della salvaguardia dell’ambiente.
Sono ormai mesi che leggiamo nei vari canali di informazione elbani, articoli riguardati l’istituzione di un’eventuale area marina protetta nell’Arcipelago Toscano, un continuo e tormentoso messaggio per convincere i cittadini che l’istituzione di questa AMP sia l’UNICA soluzione per salvaguardare l’ambiente.
Da una nota inviata al Ministro dell’Ambiente pro – tempore Sergio Costa del 18/12/2020 si evince che il del Presidente Nazionale di Legambiente Stefano Cifani chiedeva ufficialmente la riapertura dell’iter di istituzione dell’AMP nell’Arcipelago Toscano, sottolineando che a differenza di anni fa, gli Elbani sarebbero ad oggi Favorevoli.
In realtà non è MAI stato chiesto nessun parere ufficiale alla cittadinanza, tranne che una raccolta firme promossa dal CED (consorzio Diving Elbano), Legambiente, Guide subacquee del Parco Nazionale e l’ASD Diversamente Marinai, che contava 5000 firme le quali però rappresentano solamente lo 0,72 della popolazione Elbana su una stima di 30.000 abitanti!
Pertanto risulta chiaro che ai promotori, non interessa cosa realmente pensano i cittadini, ma l’interesse è solamente quello di istituirla, dando uno schiaffo alla democrazia.
Ricordiamo che il Parco è un Ente con poteri che scavalcano gerarchicamente quelli degli Enti locali e non è soggetto al voto della cittadinanza. Una estensione del Parco a mare, attraverso la creazione della AMP, darebbe ancora più potere ad un’istituzione che ha l’autorità per sovra determinare la volontà dei cittadini; da ciò ne deriverebbe una progressiva perdita di autonomia degli Enti locali eletti (Comuni) e di tutti i cittadini.
Dunque la domanda viene spontanea, cosa spinge queste persone ad adottare questi sistemi antidemocratici per convincere il Ministero a riaprire l’iter di istituzione delle AMP??
Noi del movimento “SI alla Tutela del Mare NO all’Area Marina Protetta” cercheremo in questo testo di spiegare cosa sono le AMP, e cosa potrebbe accadere al nostro territorio, basandoci su quello che è purtroppo accaduto in altre zone.
Pertanto secondo il nostro punto di vista, è necessario trovare delle soluzioni alternative all’AMP in quanto sarebbe gestita dell’Ente Parco, il quale toglierebbe la gestione degli specchi acquei e degli arenili alle Amministrazioni Locali.
Analizziamo le alcune caratteristiche dell’Area Marina protetta citando il regolamento AMP delle 5 Terre (per chi vuole entrare nel dettaglio guardare: (http://db.parks.it/pdf/sitiufficiali/PN5TRdocumento‑8–6.pdf)
“Affidata e Gestita dall’Ente Parco che ne decide il relativo regolamento basandosi sulle regole generali delle AMP, decidendo in toto la gestione delle aree marine e avente veto sulle relative aree demaniali (detenendo sempre e comunque la decisione finale).”
I Comuni non avrebbero nessun potere decisionale o di veto, il loro unico ruolo sarebbe di tipo consultivo.
Infatti come previsto dalla (L. n. 979/82 art. 28 e L. n. 426/98 art. 2 co. 16) sarà nominata una “Commissione di riserva” la quale come previsto da’art. 2, comma 339, della legge 24/12/2007 n. 244, comprenderà SOLAMENTE n. 1 “esperto designato d’intesa tra i comuni interessati” … Praticamente niente!
“La riprova la troverete nel prossimo art. 6 del Regolamento delle Cinque Terre”
Citiamo uno stralcio del sopracitato regolamento:
Articolo 4:
“…La gestione dell’area marina protetta è affidata all’Ente Parco Nazionale. L’Ente Parco si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione dell’area marina protetta…”
Articolo 6:
“La Commissione di riserva, istituita presso l’Ente gestore dell’area marina protetta con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare… affianca l’ente delegato nella gestione dell’area, formulando proposte e suggerimenti”
I membri della Commissione di riserva senza potere decisionale sarebbero i seguenti:
— un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
— un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
— un esperto designato d’intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;
— un esperto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
— un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto Ambientale Marino presso il Ministero dell’Ambiente:
— un esperto designato dall’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
— un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell’Ambiente;
La Commissione di avrà poi il compito di esprimersi sulla proposta di Regolamento, e pertanto ci chiediamo:
Quanto potrà contare un solo membro che rappresenta i comuni??
Andiamo ad analizzare la composizione dell’AMP
Le Aree Marine Protette sono solitamente divise in diverse zone:
“A” zona a riserva integrale, vi è consentito:
1. attività di soccorso e sorveglianza
2. le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore (Ente Parco)
3. le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore (Ente Parco)
4. la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore in base ad un regime di turnazione e contingentamento definito sulla base del monitoraggio dell’area marina protetta, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natati condotti a remi, senza l’impiego di pinne, calzature e guanti.
5. le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore in presenza di guida o istruttore subacqueo autorizzati dall’ente con un numero massimo di 4 subacquei per ogni guida, per un gestore; massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione; per ciascuna zona A, è consentito un massimo di 5 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 20.00 anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un numero di visitatori per ogni guida istruttore ai centri d’immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente regolamento
6. la navigazione autorizzata dal soggetto gestore ai natanti a remi, a pedali, a vela o con propulsore elettrico, a velocità non superiore a 5 nodi;
“B” zona di riserva generale, vi è consentito:
1. le attività consentite in zona A;
2. la balneazione; le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore (Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione dell’ente)
gestore, le visite subacquee guidate svolte dai centri d’immersione, con
le seguenti modalità:
a) in presenza di guida o istruttore subacqueo, autorizzati
dall’ente gestore;
b) con un numero massimo di 5 subacquei per ogni guida autorizzata,
per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;
c) per ciascuna zona B, è consentito un massimo di 3 immersioni
dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle
ore 12.00 alle ore 20.00 ed una immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.)
3. le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali (ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee individuali
nelle zone B, salva la necessità di contingentamento dell’attività, possono
richiedere l’autorizzazione:
a) i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta con
un massimo di due accompagnatori;
b) i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina
protetta;
c) coloro che abbiamo risieduto per almeno 10 anni nei comuni
ricadenti nell’area marina protetta già in possesso dell’autorizzazione
alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività)
Vengono così esclusi tutti i soggetti non residenti che volessero svolgere immersione in autonomia, qualsiasi “turista” o “amatore” non potrebbe immergersi in zona B senza pagare un diving.
4. la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa
5. l’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico l’accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di ecocompatibilità
6. l’accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d’immersione, autorizzate dal soggetto gestore
7. l’ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali
8. l’ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di ecocompatibilità, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali
9. l’esercizio della piccola pesca artigianale, e l’attività di pescaturismo riservate alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto
con reti da posta regolarmente segnalate, secondo normativa e appositamente contraddistinte dal numero di identificazione del proprietario dell’attrezzo utilizzato per la pesca, con le seguenti modalità:
a) le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea ogni imbarcazione autorizzata può utilizzare in alternativa tra loro: di costa, ad eccezione degli attrezzi di altezza inferiore a 2,5 metri; fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglia superiori a 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9 , fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglia da38,46 millimetri (comunemente denominata maglia del 13) unitamente ad un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9
b) con palamiti, come previsto dalla normativa vigente;
c) con lenza, come previsto dalla normativa vigente.
10. la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta
Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, con i seguenti attrezzi:
a) con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b) con un massimo di 2 canne singole o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c) con lenza a correntina, a non più di 2 lenze ad imbarcazione;
d) con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;
e) mediante natelli di superficie, ovvero lenze pedagnate a non più di 2 ami, con limite massimo di 5 natelli ad imbarcazione.
“C” zona di riserva parziale, vi è consentito:
• le attività consentite in zona A e in zona B;
• l’accesso, autorizzato dal soggetto gestore, alle navi da diporto in linea con i requisiti di ecocompatibilità
• l’accesso e la navigazione ai mezzi di linea autorizzati dal soggetto gestore a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa; a velocità non superiore a 15 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 600 metri e i 1.000 metri di distanza dalla costa, a velocità non superiore a 20 nodi, oltre i1.000 metri di distanza dalla costa;
• l’ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore in siti individuati dal soggetto gestore alle navi da diporto in linea con i requisiti di ecocompatibilità, appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;
• l’avvistamento cetacei e l’accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta relativo;
• la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione autorizzata dal soggetto gestore, per i residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta;
• la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata| dal soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta;
Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, la pesca ricreativa ai non residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.
11. Nella zona C, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pesca ricreativa, salva la necessità di contingentamento dell’attività, sono equiparati ai residenti le seguenti categorie:
a. i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta con al massimo due accompagnatori;
b. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta già in possesso dell’autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina.
12. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
13. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.
14. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di pesca sportiva, i soggetti non residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta devono versare all’ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese,
secondo le modalità indicate;
15. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’ente gestore, che comprendono sia bandiere o pannelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’ente gestore
al termine di scadenza dell’autorizzazione.
16. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’ente gestore dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.
17. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, i pescatori sportivi precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura (palamiti, traina, totanara, lenze, ecc.), nonché elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantità totali di prelievo, espresse in chilogrammi, dei dodici mesi precedenti.
18. Sia a terra che a mare, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 2 kg per persona o 3 kg per unità navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest’ultimo caso è prescritto l’arresto immediato dell’attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.
19. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’area marina protetta, i richiedenti devono:
a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare;
b) versare all’ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità previste
• l’esercizio della piccola pesca artigianale, e l’attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa
Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, con gli attrezzi di cui al precedente punto
e con i seguenti:
a. con “polpara”, mediante l’utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi octopodi, con o senza esca, con non più di 2 polpare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al30 marzo;
b. con “totanara”, mediante l’utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi teutidi, con o senza esca, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;
c. con “seppiara”, mediante l’utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi, con o senza esca, con non più di 2 seppiare a imbarcazione limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;
d. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione;
e. con una nassa nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall’ente gestore al momento dell’autorizzazione.
9. Al fine di determinare la capacità di carico dell’area marina protetta, e il contingentamento dell’attività, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l’ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo, con particolare riferimento alla pesca con totanara, polpara, seppiara e palamiti, e adegua, previa comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con successivi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa.
A questo punto ci sorge una domanda: Come faranno gli organi di controllo (Capitaneria e Finanza) a vigilare e a far rispettare questa miriade di regole??
La risposta dei promotori è “FONDI” …. Purtroppo però stiamo già vivendo qualcosa di simile con il Parco a terra, che pur ricevendo fondi ha destinato solamente n. 4 Guardie Forestali per l’intero territorio vincolato a Parco Elbano.
Alla Luce della miriade di regole sopraelencate, pensate chi ha un’attività di noleggio natanti, come farà a spiegare tutte le regole ai clienti? E soprattutto, come faranno i clienti a rispettarle??
Apriamo una piccola parentesi, abbiamo visto tutti quanto incidono le multe sui turisti per divieto di parcheggio, pensate se verranno sanzionati anche in mare!!
La risposta dei promotori in questo caso è: “è dimostrato che il turismo è comunque presente nelle AMP…” di certo sarà vero, ma ci possiamo permettere di fare una selezione del tipo di turismo? E di mandare in crisi alcuni tipi di categorie??
Visto i recenti periodi di crisi, crediamo proprio di NO!!
Citiamo anche qualche articolo di interesse presi dalla Gazzetta Ufficiale;
Disciplina delle concessioni demaniali
1. I provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo dell’area marina protetta “Cinque Terre”, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all’istituzione della stessa sono disciplinati in funzione della zonazione come di seguito riportato:
b) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall’ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica.
c) in zona B, i provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d’intesa con l’ente gestore, tenuti conto delle caratteristiche
dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area marina protetta;
d) in zona C, i provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell’ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area
marina protetta.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente regolamento di esecuzione devono dare comunicazione degli estremi della concessione all’ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV.
3. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime, esclusivamente riferite alle zone B e C, devono essere inoltrate all’Amministrazione competente, unitamente alla richiesta all’ente gestore, ai fini dell’espressione dell’intesa o del rilascio del parere.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l’esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli
Un altro tema scottante per tutti i gestori di stabilimenti balneari:
Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica (art. 9)
1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell’area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge sono trattati secondo le seguenti modalità:
— nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, e di salvaguardare l’integrità degli habitat marini e costieri;
— nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra ammassi di foglie di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l’ente gestore può autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.
2. La mancata osservanza delle disposizioni del comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni.
Analizzato quanto un’AMP prevedrebbe, vi mostriamo qualche punto che i promotori INCRIDIBILMENTE trascurano.
Alla base dell’avvio dell’iter di istituzione dell’AMP ci sono gli studi scientifici e tecnici da fare sul luogo, per dimostrare la presenza della flora e della fauna da proteggere, e che la zona rispetti tutti i requisiti previsti in un AMP tra cui:
Disciplina degli scarichi idrici (art.10)
1. Nell’area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei rifiuti domestici e assimilati.
È quindi evidente che nessuno studio è stato fatto riferendoci all’Elba in quanto:
- Gli impianti di depurazione sono pochi, e mal funzionanti;
— Le condutture a mare di scarico dei reflui sono fatiscenti;
— Le fognature sono fatiscenti;
— Presto sarà realizzato un Dissalatore il quale oltre a squarciale la spiaggia di Lido di Capoliveri, getterà in mare giornalmente tonnellate di salamoia che danneggeranno la flora e la fauna marina. (opera al quale nessuna associazione ambientalista hnon si è opposta)
D’altronde sembra che certe situazioni anche se imposte dalla legge, non pesino più di tanto, visto che Pianosa pur essendo riserva integrale, non è tutt’ora presente un sistema fognario.
Di fronte a quanto sopra premesso molti Elbani sono contrari a questa istituzione, forti anche di un malumore generale derivato dalla scarsa gestione del territorio vincolato dal Parco Nazionale.
Sono ormai anni che si aspettano i risultati promessi, ma ad oggi quella situazione è ben lontana, facciamo alcuni esempi.
- La famosa Zona Umida di Mola, fiore all’occhiello del Parco Nazionale, dove ogni anno viene stanziata una notevole cifra (139.920,00 € — anno 2019) completamente abbandonata e piena di rifiuti (basti guarda il servizio di Carlo Gasparri su “arcipelago libero Isola D’Elba” https://www.facebook.com/arcipelagolibero;
— Gli stradelli destinati alle Mountain Bike (dove quest’anno si svolgerà il mondiale) sono stati ripristinati e mantenuti da volontari amanti del settore a titolo gratuito, in quanto abbandonati e disconnessi;
— Le famose dune di Lacona, super sorvegliate in estate e abbandonate in inverno, ma che grazie ai volontari che raccolgono i rifiuti portati dal mare si mantengono polite;
— Le cesse spartifuoco abbandonate a essere inglobate dalla macchia mediterranea, non mantenendo così un sistema di sicurezza anti incendi;
— La cartellonistica di informazione e le panchine destinate alla sosta dei visitatori, sono spesso abbandonate e fatiscenti;
E poi assistiamo ad alcuni progetti vergognosi, quali l’abbattimento da parte dei cacciatori delle Pernici, fagiani e Lepri sull’Isola di Pianosa perché considerate alloctone, quando invece, all’Elba la pernice rossa è considerata “Specie Particolarmente Protetta”.
Invitiamo quindi i promotori a farsi qualche domanda di perché c’è così tanta contrarietà!
IN CONCLUSIONE
Noi del Movimento “SI alla tutela del Mare – No all’Area Marina Protetta” ci siamo messi da subito a disposizione per trovare delle soluzioni alternative di tutela dell’ambiente, ma purtroppo ci siamo resi conto che ai promotori dell’AMP non interessa il nostro parere, si sono dimostrati arroganti e impositivi spesso cancellando commenti (per altro pacifici) di alcuni nostri sostenitori, sotto i loro articoli.
Pertanto abbiamo deciso di procedere ugualmente proponendo alle Amministrazioni l’istituzione di varie “zone di tutela” sull’idea di quella esistente a Portoferraio “Lo Scoglietto”, dove saranno i Comuni a stabilire aree, regole da seguire e modalità; molto interessante è la proposta fatta anche dalla Fondazione Elba, vedi articolo “AREA MARINA PROTETTA: IL PROGETTO DELLA FONDAZIONE ELBA” scritto da Carlo Gasparri — Francesco Moretti, Gennaio 2021: http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/45939-area-marina-protetta-il-progetto-della-fondazione-elba
Con la speranza di aver chiarito tutte le motivazioni per cui diciamo di no, invitiamo tutti i cittadini ad aprire gli occhi sulle false notizie divulgate al fine di convincere i cittadini a compiere questo assurdo passo (vedi: https://www.quinewselba.it/animali/portoferraio-pinna-nobilis-la-speranza-viene-da-elba.htmlink).
Vogliamo che l’Elba e l’arcipelago rimangano liberi da vincoli assurdi e che i cittadini e i turisti non siano obbligati a pagare autorizzazioni per usufruire del nostro mare, tutte imposizioni che metterebbero in crisi la popolazione locale e i visitatori dei nostri mari.
Movimento “Si alla tutela del mare-No all’Area Marina Protetta”