IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga detto stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante < Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74 recante <Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19;
VISTO il successivo DPCM del 3 Dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»), nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
PRESO ATTO delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS — CoV‑2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia“ del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia;VALUTATO che tale situazione, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
PRESO ATTO delle Ordinanze n. 96 del 17.12.2020 e n. 097 del 19.12.2020 con le quali, sono state adottate ulteriori misure urgenti atte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio Comunale;
RICHIAMATE e CONFERMATE le prescrizioni contenute nelle suddette Ordinanze;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;
ORDINA
Per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa, l’osservanza delle seguenti misure di
prevenzione: SONO RICHIAMATE E CONFERMATE tutte le prescrizioni contenute nell’Ordinanza n. 96 del 17.12.2020, con esclusione del punto 1) che viene così modificato:
1) La chiusura, dal 07 Gennaio e fino al 17 Gennaio 2021 compresi, dei plessi delle
Scuole di ogni ordine e grado (Materna, Elementare e Media e Scuola dell’Infanzia paritaria Poggetto”), con l’attivazione della Didattica a Distanza. Si raccomanda che i minori fino a 16 anni di età escano dalla propria abitazione solo se accompagnati dai genitori;
SONO ALTRESI’ RICHIAMATE E CONFERMATE tutte le prescrizioni contenute nell’Ordinanza n. 97 del 19.12.2020;
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e
Amministrazioni:
Parrocchia San Giacomo di Porto Azzurro;
Direzione Scolastica di Porto Azzurro
Polizia Municipale di Porto Azzurro
Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba
Regione Toscana
ASL di Portoferraio
Commissariato di Polizia di Portoferraio
Raggruppamento Carabinieri Parchi
Guardia di Finanza
Sindaci dei Comuni Elbani
Casa di Reclusione
Ufficio Locale Marittimo
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all’ Albo pretorio on line del
Comune
AVVERTE
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme
di riferimento in materia;
INCARICA
La Polizia Municipale e le forze dell’Ordine della vigilanza e dell’esecuzione della presente
ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis, del D.P.R. n. 115/2002
e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Porto Azzurro, 05 Gennaio 2020