Ordinanza Contingibile ed urgente di chiusura anticipata al 21 Dicembre 2020 di tutte le scuole di ogni ordine di grado, di chiusura temporanea al pubblico degli uffici comunali dalle 00.00 del 21 Dicembre 2020 alle 24.00 del 31 Dicembre 2020, di chiusura temporanea di tutti gli asili nido e di tutti i parchi e giardini pubblici, nonchè dei cimiteri e di tutti gli impianti sportivi comunali, sia al chiuso che all’ aperto dalle ore 00.00 del 21 Dicembre 2020 alle 24.00 del 31 Dicembre 2020
IL VICE SINDACO
Visto il recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decretolegge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6‑bis, e dell’art. 4
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con laproroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per lacontinuità operativa del sistema
di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiarel’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Visto il DPCM 03 dicembre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) e deldecreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19>”
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tuttele istituzioni del sistema nazionale di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d’Intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per ilcontenimento del Covid 19»
Vista la nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il terminedell’isolamento e
della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgentiin materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
Considerato l’incremento rilevante dei contagi da Covid 19 sul territorio comunale e, in generale, su gran
parte di tutto il territorio isolano
Ritenuto di dover intervenire in via preventiva, al fine di limitare la ulteriore propagazione dei contagi e di
evitare che la situazione finisca fuori controllo, dato il rapidissimo propagarsi dell’epidemia
Ritenuto altresi, che, pur in assenza di indicazioni specifiche da parte del Servizio Sanitario locale, vista la
situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto, sia doveroso adottare le massime
misure cautelative possibili, prevedendo la chiusura anticipata al 21.12.2020 di tutte le scuole di ogni ordine
e grado e la chiusura temporanea di tutti gli asili nido e di tutti i parchi e giardini pubblici, nonché di tutti gli
impianti sportivi comunali, sia al chiuso che all’aperto e dei cimiteri a far data dalle 00.00 del 21.12.2020 alle
24.00 del 31.12.2020
Dato atto inoltre che verrà disposta, per lo stesso periodo su richiamato (ossia a far data dalle 00.00 del
21.12.2020 alle 24.00 del 31.12.2020) la chiusura al pubblico degli uffici comunali, per qualsiasi richiesta
urgente sarà possibile mettersi in contatto con l’Ufficio di Polizia Municipale ai seguenti recapiti: tel.
0565/937252, mail
Considerato, pertanto, che allo stato attuale sussiste l’urgenza di intervenire con un provvedimento di
massima cautela con l’obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione
Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”:quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di provvedimenti ai sensi
del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000; per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione
e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio
Richiamato l’art. 53 co. 2 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ai sensi del quale “Il vicesindaco ed il vicepresidente
sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59″
ORDINA
1. la chiusura, anticipata al 21.12.2020, di tutte le scuole di ogni ordine e grado
2. la chiusura temporanea di tutti gli asili nido e di tutti i parchi e giardini pubblici, nonché dei
cimiteri e di tutti gli impianti sportivi comunali, sia al chiuso che all’aperto, a far data dalle
00.00 del 21.12.2020 alle 24.00 del 31.12.2020
3. la chiusura al pubblico degli uffici comunali dalle 00.00 del 21.12.2020 fino alle 24.00 del
31.12.2020; per qualsiasi richiesta urgente sarà possibile mettersi in contatto con l’Ufficio di
Polizia Municipale ai seguenti recapiti: tel. 0565/937252, mail
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DISPONE
che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia, sino a nuova disposizione e/o
revoca.
che la presente Ordinanza, venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale on-
line nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
FA OBBLIGO
alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità
e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana entro sessanta
giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione sull’Albo Pretorio.