VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga detto stato di emergenza
al 15 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “proroga dello stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili””;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante < Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), e del decreto-legge 16 maggio 2020 n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74 recante <Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19;
VISTO il successivo DPCM del 3 Dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″;
PRESO ATTO di un improvviso aumento di casi di positività al virus che causa Covid19 in tutta
l’Isola d’Elba ed in particolare fra i cittadini residenti a Porto Azzurro;
VALUTATO che tale situazione, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di
assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della
situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività;
CONSIDERATO che, in base ai numeri forniti dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della
Salute, la Toscana da domenica 20 dicembre dovrebbe passare in zona gialla, come confermato anche
dal Presindete della Regione rimanendo in zona gialla fino al 23 dicembre 2020;DATO CHE, in base al DPCM del 6 novembre 2020, in zona gialla nei giorni di domenica 20, lunedì
21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre i bar e ristoranti possono stare aperti con consumo al tavolo
dalle 5 alle 18, asporto consentito dalle 5 alle 22 e consegna a domicilio sempre consentita;
CONSIDERATO che l’aumento del numero di casi di soggetti positivi al virus da Covid 19, accertati
sul territorio comunale negli ultimi giorni pone ad alto rischio di contagio la comunità locale;
VALUTATO che tale situazione, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di
assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della
situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
PRESO ATTO della Ordinanza n. 96 del 17.12.2020 con la quale, sono state adottate ulteriori misure
urgenti atte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da covid 19 sul territorio Comunale;
RICHIAMATE e CONFERMATE le prescrizioni contenute nella suddetta Ordinanza;
RITENUTO necessario in tale contesto, nonostante il passaggio della Toscana in zona gialla fino al
23.12.2020, per motivi di salute pubblica a causa dell’alto rischio di contagio, consentire l’apertura
dei bar e ristoranti dalle 5 alle 22 solo per l’asporto. La consegna a domicilio è sempre
consentita.
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti;
ORDINA
Per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa, l’osservanza delle seguenti misure di
prevenzione:
SONO RICHIAMATE E CONFERMATE tutte le prescrizioni contenute nell’Ordinanza n. 96
del 17.12.2020;
DAL GIORNO 20.12.2020 AL GIORNO 23.12.2020 COMPRESO,
I BAR E RISTORANTI POTRANNO RESTARE APERTI DALLE ORE 5 ALLE ORE 22.00
SOLAMENTE PER L’ASPORTO.
LA CONSEGNA A DOMICILIO È SEMPRE CONSENTITA.
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e
Amministrazioni:
Polizia Municipale di Porto Azzurro
Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba
Regione Toscana
ASL di Portoferraio
Commissariato di Polizia di Portoferraio
Raggruppamento Carabinieri Parchi
Guardia di Finanza
Sindaci dei Comuni Elbani
Casa di Reclusione
Ufficio Locale Marittimo
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all’Albo pretorio on line del Comune
AVVERTE
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme
di riferimento in materia;
INCARICA
La Polizia Municipale e le forze dell’Ordine della vigilanza e dell’esecuzione della presente
ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo
unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive
modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Porto Azzurro, 19 dicembre 2020
IL SINDACO
Dott. Maurizio Papi