IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga detto stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante < Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19;
VISTO il successivo DPCM del 3 Dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″;
VISTA la comunicazione del 16/12/2020, relativa a Caso Covid in Ambiente Scolastico “inviata dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, protocollata dagli Uffici Comunali in data 17/12/2020 al n.
10445:
VISTA la successiva nota a firma del Dirigente scolastico in data 16/12/2020, ns. protocollo n. 10461,
contenente disposizioni per la sospensione delle lezioni di tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Porto Azzurro;
PRESO ATTO delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS — COV‑2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia ” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia
VALUTATO che tale situazione, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono cmesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti;
ORDINA
Per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa, l’osservanza delle seguenti misure di prevenzione:1) La chiusura, a far data dal 17 Dicembre 2020 e fino a nuove disposizioni, dei plessi delle Scuole Materna, Elementare e Media. Si raccomanda che i minori fino a 16 anni di età escano dalla propria abitazione solo se accompagnati dai genitori;
2) La chiusura delle Aree pubbliche dei Giardini e del Parco giochi “Lucignolo”;
3) L’accesso alle restanti parti del territorio Comunale (Piazza Matteotti, Lungomare P. Adami; Mercato interno, Percorso Carmignani,…) sarà consentito esclusivamente per il passeggio,
senza possibilità di sosta. Fa eccezione la fruizione del servizio distribuzione carburanti e l’accesso agli autorizzati;
4) E’ consentito sostare in fila dinanzi ai Supermercati nel rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale e con l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione (mascherine);
5) E’ vietato, altresì, sostare dinanzi ai bar per la consumazione, essendo consentita la sola vendita per asporto;
6) E’ vietato sostare sulle panchine presenti sul territorio comunale, eccezione fatta per i componenti dello stesso nucleo familiare e conviventi stabilmente;
6) Lo svolgimento delle celebrazioni religiose è consentito fermo restando l’obbligo di rispettare e norme sul distanziamento interpersonale ( massimo n. 2 persone per ciascun banco) e con uso delle mascherine da parte di tutti i presenti, coristi e celebrante compresi. Non è consentita, pertanto, la presenza di ulteriori persone che non dispongano di posto a sedere;
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e
Amministrazioni:
Parrocchia San Giacomo di Porto Azzurro;1,
Direzione Scolastica di Porto Azzurro
Polizia Municipale di Porto Azzurro
Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba
Regione Toscana
ASL di Portoferraio
Commissariato di Polizia di Portoferraio
Raggruppamento Carabinieri Parchi
Guardia di Finanza
Sindaci dei Comuni Elbani
Casa di Reclusione
Ufficio Locale Marittimo
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all’Albo pretorio on line del Comune
AVVERTE
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme
di riferimento in materia;
INCARICA
La Polizia Municipale e le forze dell’Ordine della vigilanza e dell’esecuzione della presente
ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo
unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive
modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Porto Azzurro, 17 dicembre 2020