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Comune di Porto Azzurro: ordinanza N. 87 del 14/11/2020 Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO Vista la delib­era del Con­siglio dei Min­istri del 31 gen­naio 2020, con la quale è sta­to dichiara­to, per sei mesi, lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’in­sor­gen­za di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili; Vista la delib­era del Con­siglio del Min­istri del 29 luglio 2020 che pro­ro­ga al 15 otto­bre 2020 lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’in­sor­gen­za di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili; Vista la delib­era del Con­siglio dei Min­istri del 7 otto­bre 2020 “pro­ro­ga del­lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’in­sor­gen­za di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili”: Vis­to il D.L. 7 otto­bre 2020, n. 125 “Mis­ure urgen­ti con­nesse con la pro­ro­ga del­la dichiarazione del­lo sta­to di emer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19 e per la con­ti­nu­ità oper­a­ti­va del sis­tema di aller­ta COVID, nonché per l’at­tuazione del­la diret­ti­va (UE) 2020/739 del 3 giug­no 2020; Vis­to il DPCM del 3 novem­bre 2020 “Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 25 mar­zo 2020, n. 19 con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni dal­la legge 25 mag­gio 2020, n. 35 recante , e del decre­to-legge 16 mag­gio 2020, n. 33, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni, dal­la legge 14 luglio 2020, n. 74 recante Ulte­ri­ori mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19 Vista l’Or­di­nan­za n. 102 del 6 novem­bre 2020 del Pres­i­dente del­la Regione Toscana “Mis­ure in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID- 19. Deter­mi­nazioni in mate­ria di riduzione del­la mobil­ità inter­re­gionale”, Con­sid­er­a­to che con Ordi­nan­za del Min­istro del­la salute, sul­la base del mon­i­tor­ag­gio dei dati epi­demi­o­logi­ci sec­on­do quan­to sta­bil­i­to nel doc­u­men­to di “Pre­ven­zione e rispos­ta a COVID-19: evoluzione del­la strate­gia e piani­fi­cazione nel­la fase di tran­sizione per il peri­o­do autun­no inver­nale”, nonché sul­la base dei dati elab­o­rati dal­la cab­i­na di regia di cui al decre­to del Min­istro del­la Salute del 30 aprile 2020, sen­ti­to il Comi­ta­to tec­ni­co sci­en­tifi­co sui dati mon­i­torati, le Regioni ven­gono indi­vid­u­ate in tre aree, cor­rispon­den­ti ad altret­tan­ti sce­nari di ris­chio, per le quali sono pre­viste mis­ure mod­u­lari; Con­sid­er­a­to che il cita­to DPCM 3 novem­bre 2020. all’art. 1 con­tiene “Mis­ure urgen­ti di con­teni­men­to del con­ta­gio sul­l’in­tero ter­ri­to­rio Nazionale; Vista l’Or­di­nan­za del Min­is­tero del­la salute del 13 Novem­bre 2020, con la quale la Regione Toscana viene inserite tra le “zone rosse’ a Ris­chio ele­va­to dif­fu­sione Covid-19 Val­u­ta­ta la neces­sità, al fine di real­iz­zare una com­pi­u­ta azione di pre­ven­zione e per fron­teggia­re pos­si­bili pregiudizi per la col­let­tiv­ità, di assumere ogni misura di con­teni­men­to e ges­tione adegua­ta e pro­porzion­a­ta all’e­volver­si del­la situ­azione epi­demi­o­log­i­ca; Vista la legge 23 dicem­bre 1978, n. 833, recante “Isti­tuzione del servizio san­i­tario nazionale” e, in par­ti­co­lare, l’art. 32 che dispone il Min­istro del­la san­ità può emet­tere ordi­nanze di carat­tere con­tin­gi­bile e urgente, in mate­ria di igiene e san­ità pub­bli­ca e di polizia vet­eri­nar­ia, con effi­ca­cia este­sa all’in­tero ter­ri­to­rio nazionale o a parte di esso com­pren­dente più regioni”, nonché “nelle medes­ime materie sono emesse dal pres­i­dente del­la giun­ta regionale e dal sin­da­co ordi­nanze di carat­tere con­tin­gi­bile e urgente, con effi­ca­cia este­sa rispet­ti­va­mente alla regione o a parte del suo ter­ri­to­rio com­pren­dente piu comu­ni e al ter­ri­to­rio comu­nale”: Vis­to l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sin­da­co adot­ta, in par­ti­co­lare, in caso di emer­gen­ze san­i­tarie o di igiene pub­bli­ca a carat­tere esclu­si­va­mente locale le ordi­nanze con­tin­gi­bili e urgen­ti; Ritenu­to di dover speci­fi­care per il pro­prio ter­ri­to­rio comu­nale le mis­ure già dis­poste con i sud­det­ti provved­i­men­ti;

ORDINA

1) La sospen­sione del servizio men­sa per la scuo­la mater­na “Aldo Moro”.

2) La chiusura tem­po­ranea del palaz­zo Comu­nale sia al pub­bli­co che ai dipen­den­ti.

3) La chiusura dei bag­ni pub­bli­ci.

4) La sospen­sione del servizio di pulizia degli uffi­ci Comu­nali.

5) Che l’ac­ces­so al Cimitero Comu­nale sia con­tin­gen­ta­to, potran­no accedere non più di 20 per­sone per vol­ta; il cus­tode del Cimitero è tenu­to a ver­i­fi­carne il rispet­to.

6) Che le attiv­ità com­mer­ciali che pos­sono sec­on­do quan­to pre­vis­to dal DPCM rimanere aperte, non potran­no far accedere al locale più di una per­sona per vol­ta. Eccezione fat­ta per i super­me­r­cati, già rego­la­men­tati con prece­dente ordi­nan­za e : Far­ma­cia, Pos­ta e Banche, che saran­no tenu­ti a far accedere una per­sona per ogni sportel­lo che han­no aper­to.

7) La sospen­sione del­l’at­tiv­ità sporti­va pres­so il Cam­po sporti­vo Comu­nale “Daniele Cec­chi­ni”, sia per il Cal­cio che per le altre attiv­ità e dis­ci­pline sportive.

8) La sospen­sione del­l’at­tiv­ità sporti­va di tutte le dis­ci­pline, in tutte le palestre elo altre strut­ture, sia pub­bliche che pri­vate, ed anche all’aper­to.

9) La sospen­sione di qualunque attiv­ità didat­ti­ca ( scuo­la di musi­ca, di sostegno,corsi pro­fes­sion­ali ecc.) Restano con­sen­tite le lezioni in pre­sen­za delle attiv­ità sco­las­tiche, ad eccezione del­la sec­on­da e terza media come pre­vis­to dal DPCM del 03 Novem­bre 2020, per le “zone Rosse”.

10) Di con­fer­mare che per i pub­bli­ci eser­cizi, in caso di richi­este con asporto, è fat­to divi­eto ai cli­en­ti di accedere all’in­ter­no del locale nel quale dovran­no stazionare esclu­si­va­mente il tito­lare e il per­son­ale rego­lar­mente assun­to.

E’ob­bli­go del tito­lare garan­tire il rispet­to delle norme del dis­tanzi­a­men­to, nonché il rispet­to del divi­eto di con­sumo all’ester­no del locale RICORDA e INFORMA Che la vio­lazione delle pre­sen­ti dis­po­sizioni com­porterà l’ap­pli­cazione delle sanzioni pre­viste dalle norme di rifer­i­men­to. DISPONE La trasmis­sione imme­di­a­ta tramite pos­ta cer­ti­fi­ca­ta, del­la pre­sente ordi­nan­za ai seguen­ti sogget­ti Polizia Munic­i­pale di Por­to Azzur­ro Com­mis­sari­a­to di Polizia di Porto­fer­raio Stazione Cara­binieri di Por­to Azzur­ro Com­pag­nia Cara­binieri di Porto­fer­raio Rag­grup­pa­men­to Cara­binieri Parchi Com­pag­nia Guardia di Finan­za di Porto­fer­raio Prefet­tura di Livorno e Uffi­cio stac­ca­to del­l’El­ba ASL zona Elba di Porto­fer­raio Ai Sin­daci dei Comu­ni Elbani l’Uf­fi­cio Locale Marit­ti­mo di Por­to Azzur­ro Casa di Reclu­sione di Por­to Azzur­ro Isti­tu­to Com­pren­si­vo Gio­suè Car­duc­ci; La pub­bli­cazione, con effet­ti erga omnes, sul sito isti­tuzionale e all’Al­bo pre­to­rio on line del Comune; INCARICA La Polizia Munic­i­pale e le forze del­l’Or­dine del­la vig­i­lan­za e del­l’ese­cuzione del­la pre­sente Ordi­nan­za; Avver­so il pre­sente provved­i­men­to è ammes­so ricor­so giuris­dizionale al TAR del­la Toscana, ovvero ricor­so stra­or­di­nario al Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca (per il quale è dovu­to il paga­men­to del con­trib­u­to uni­fi­ca­to nel­la misura pre­vista dal­l’art. 13, com­mi 6‑bis e 6‑bis 1 del D.P.R. n. 115/2002 e suc­ces­sive mod­i­fiche) rispet­ti­va­mente entro i ter­mi­ni di 60 e 120 giorni dal­la data di pub­bli­cazione.

Por­to Azzur­ro, 14/11/2020 p. il SINDACO II VICE SINDACO Ass. Mar­cel­lo TOVOLI

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