IL SINDACO Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la delibera del Consiglio del Ministri del 29 luglio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”: Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; Visto il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante , e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Vista l’Ordinanza n. 102 del 6 novembre 2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Determinazioni in materia di riduzione della mobilità interregionale”, Considerato che con Ordinanza del Ministro della salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, le Regioni vengono individuate in tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari; Considerato che il citato DPCM 3 novembre 2020. all’art. 1 contiene “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio Nazionale; Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 13 Novembre 2020, con la quale la Regione Toscana viene inserite tra le “zone rosse’ a Rischio elevato diffusione Covid-19 Valutata la necessità, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione e per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività, di assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu comuni e al territorio comunale”: Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti; Ritenuto di dover specificare per il proprio territorio comunale le misure già disposte con i suddetti provvedimenti;
ORDINA
1) La sospensione del servizio mensa per la scuola materna “Aldo Moro”.
2) La chiusura temporanea del palazzo Comunale sia al pubblico che ai dipendenti.
3) La chiusura dei bagni pubblici.
4) La sospensione del servizio di pulizia degli uffici Comunali.
5) Che l’accesso al Cimitero Comunale sia contingentato, potranno accedere non più di 20 persone per volta; il custode del Cimitero è tenuto a verificarne il rispetto.
6) Che le attività commerciali che possono secondo quanto previsto dal DPCM rimanere aperte, non potranno far accedere al locale più di una persona per volta. Eccezione fatta per i supermercati, già regolamentati con precedente ordinanza e : Farmacia, Posta e Banche, che saranno tenuti a far accedere una persona per ogni sportello che hanno aperto.
7) La sospensione dell’attività sportiva presso il Campo sportivo Comunale “Daniele Cecchini”, sia per il Calcio che per le altre attività e discipline sportive.
8) La sospensione dell’attività sportiva di tutte le discipline, in tutte le palestre elo altre strutture, sia pubbliche che private, ed anche all’aperto.
9) La sospensione di qualunque attività didattica ( scuola di musica, di sostegno,corsi professionali ecc.) Restano consentite le lezioni in presenza delle attività scolastiche, ad eccezione della seconda e terza media come previsto dal DPCM del 03 Novembre 2020, per le “zone Rosse”.
10) Di confermare che per i pubblici esercizi, in caso di richieste con asporto, è fatto divieto ai clienti di accedere all’interno del locale nel quale dovranno stazionare esclusivamente il titolare e il personale regolarmente assunto.
E’obbligo del titolare garantire il rispetto delle norme del distanziamento, nonché il rispetto del divieto di consumo all’esterno del locale RICORDA e INFORMA Che la violazione delle presenti disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme di riferimento. DISPONE La trasmissione immediata tramite posta certificata, della presente ordinanza ai seguenti soggetti Polizia Municipale di Porto Azzurro Commissariato di Polizia di Portoferraio Stazione Carabinieri di Porto Azzurro Compagnia Carabinieri di Portoferraio Raggruppamento Carabinieri Parchi Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba ASL zona Elba di Portoferraio Ai Sindaci dei Comuni Elbani l’Ufficio Locale Marittimo di Porto Azzurro Casa di Reclusione di Porto Azzurro Istituto Comprensivo Giosuè Carducci; La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all’Albo pretorio on line del Comune; INCARICA La Polizia Municipale e le forze dell’Ordine della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis 1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Porto Azzurro, 14/11/2020 p. il SINDACO II VICE SINDACO Ass. Marcello TOVOLI