VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; VISTO il D. L. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante < Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74 recante ; VISTA l’Ordinanza n. 102 del 6 novembre 2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di riduzione della mobilità interregionale”
CONSIDERATO che con Ordinanza del Ministro della salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, le Regioni vengono individuate in tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari
CONSIDERATO che il citato DPCM 3 novembre 2020 all’art. 2 comma 4 lettera a) e art. 3 comma 4 lettera a), tra l’altro, prevede il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai sopracitati territori individuati con l’Ordinanza del Ministro della Salute, salvo che per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza
RITENUTO che il riferimento al domicilio, all’abitazione e alla residenza si presta ad essere applicato nel senso di permettere alle persone che rientrano nel territorio del Comune di recarsi anche nelle seconde case per motivi non di effettiva necessità, in quanto il richiamo all’abitazione ricomprende tutte le fattispecie abitative , comprese quelle saltuarie e non stabili
VALUTATO che tale situazione, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti
RITENUTO dover specificare per il proprio territorio comunale le misure già disposte con i suddetti provvedimenti; ORDINA a chiunque faccia ingresso nel territorio del Comune di Marciana dopo aver soggiornato nelle Regioni e nelle zone identificate a rischio elevato e sottoposte alle misure di cui all’art. 2 comma 4 lett. a) e art. 3 comma 4 lettera a) del DPCM 3 novembre 2020 di comunicare tale circostanza mediante autocertificazione specificando il luogo e la data di provenienza, il motivo dell’ingresso e la circostanza di avere o meno il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia in uno dei comuni dell’Isola d’Elba. L’autocertificazione così definita dovrà essere trasmessa via mail al seguente indirizzo o recapitata a mano all’ufficio della Polizia Municipale. a tutte le persone che si trovano nella sopra descritta condizione di effettuare un periodo di quarantena fiduciaria di 10 giorni a partire dalla data di uscita dai territori sottoposti alle citate restrizioni o, in alternativa, di disporre del referto negativo al tampone molecolare effettuato al massimo nei tre precedenti l’arrivo sull’isola. Restano esclusi coloro che sono soggetti a pendolarismo quotidiano per motivi di lavoro, di salute, di studio o di altra urgente necessità non rimandabile, nonché per doveri d’ufficio.
RICORDA e INFORMA che gli spostamenti dai suddetti territori sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono altresì consentiti i rientri presso il proprio domicilio, abitazione, residenza nel Comune di Marciana solo per coloro che hanno sul territorio dell’Isola d’Elba il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia ai sensi della ordinanza 102/2020 del Presidente della Regione Toscana. Si ricorda altresì a tutta la popolazione, sia residente che non, l’assoluto rispetto delle norme anti contagio e le sanzioni che comporta la non osservanza delle stesse.
DISPONE La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti: — Polizia Municipale di Marciana — Commissariato di Polizia di Portoferraio — Stazione Carabinieri di Marciana Marina — Compagnia Carabinieri di Portoferraio — Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio — Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba — ASL zona Elba di Portoferraio — Ai Sindaci dei Comuni Elbani; La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all’Albo pretorio online del Comune; L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge; AVVERTE La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.