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Inquinamento acustico, il Comune di Capoliveri rinnova anche per il 2020 le norme che disciplinano le attività rumorose di cantiere. Ammesse deroghe alle limitazioni

La Giun­ta gui­da­ta dal sin­da­co Andrea Gel­si ha delib­er­a­to, nei giorni scor­si, nuove dis­po­sizioni in mate­ria di inquina­men­to acus­ti­co al fine di tute­lare il riposo e la qui­ete di cit­ta­di­ni e tur­isti. Il provved­i­men­to fa segui­to ad altri prece­den­te­mente assun­ti dall’amministrazione comu­nale atti a sal­va­guardare il pri­mario inter­esse del­la cit­tad­i­nan­za e degli ospi­ti a non subire rumori molesti nell’ambiente abi­ta­ti­vo e negli ambi­en­ti esterni.
Le mis­ure, inter­ven­gono nel­lo speci­fi­co sul­la lim­i­tazione sia delle attiv­ità cantieris­tiche (edili e/o sim­i­lari) sia sull’esecuzione di lavori effet­tuati nei ter­reni e nelle pro­pri­età pri­vate. Il provved­i­men­to dispone quin­di che, a par­tire dall’anno 2020, con rin­no­vo auto­mati­co di anno in anno, sia vieta­ta nel comune di Capo­liv­eri l’esecuzione di attiv­ità che com­porti­no rumor­osità e/o emis­sioni di polveri quali ad esem­pio taglio dell’erba, creazione di trac­ce, demolizioni di pareti, intonaci, pias­trelle, ecc. e/o che comunque uti­lizzi­no macchi­nari rumor­osi quali, ad esem­pio, dece­spuglia­tori o sim­i­lari, martel­li demoli­tori, moto-pick, tra­pani, com­pres­sori, levi­ga­tri­ci, seghe elet­triche, mac­chine oper­a­tri­ci, sca­v­a­tori ecc.,

Le attiv­ità restano in ogni caso con­sen­tite e/o autor­iz­zate sec­on­do le seguen­ti modal­ità:
Dal 1° gen­naio fino al ven­erdì antecedente il giorno del­la cel­e­brazione dell’Ascensione e dal­la terza domeni­ca di otto­bre fino al 31 dicem­bre:
— dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 dal lunedì al ven­erdì;
— saba­to dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
— domeni­ca, prefes­tivi e fes­tivi: non con­sen­ti­to;
Dal saba­to antecedente il giorno del­la cel­e­brazione dell’Ascensione fino al ter­zo saba­to di otto­bre:
— dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30, dal lunedì al ven­erdì;
— saba­to dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
— domeni­ca, prefes­tivi e fes­tivi: non con­sen­ti­to.

Oltre quan­to sopra è espres­sa­mente pre­vis­to che dal saba­to antecedente il giorno del­la cel­e­brazione dell’Ascensione fino al ter­zo saba­to di otto­bre, nel cen­tro stori­co e nelle local­ità con pre­sen­za di attiv­ità tur­is­ti­co ricettive (hotel, res­i­dence, campeg­gi, Cav, affit­ta­camere, ecc.), siano vietate lavo­razioni idonee a pro­durre rumore di tipo impat­tante che si propaghi all’interno del cen­tro stori­co e/o all’interno delle attiv­ità tur­is­ti­co ricettive cir­costan­ti.

E’ impor­tante sot­to­lin­eare che, pre­via pre­sen­tazione di un crono-pro­gram­ma iner­ente la data di fine dei lavori poco impat­tan­ti ver­so il riposo e la qui­ete di cit­ta­di­ni e tur­isti, even­tu­ali deroghe per tipo di attiv­ità, orari e giorni sta­bil­i­ti nel pre­sente atto pos­sono essere autor­iz­zate dal Respon­s­abile dell’Ufficio Tec­ni­co, pre­vio parere espres­so con delib­era del­la Giun­ta Comu­nale, per par­ti­co­lari situ­azioni che ver­ran­no val­u­tate di vol­ta in vol­ta: com­pro­vate neces­sità iner­en­ti la sicurez­za del cantiere e/o per pre­venire peri­coli a per­sone o cose ovvero a segui­to di even­ti cli­mati­ci sfa­vorevoli.

Vietate inoltre le attiv­ità che com­porti­no rumor­osità e/o emis­sioni di polveri nei pon­ti fes­tivi in cor­rispon­den­za del­la Pasqua, del 25 aprile, del 1° mag­gio, del 2 giug­no e del 15 agos­to.

Invece, i lavori edili di minore entità, per i quali non è richiesto alcun tito­lo abil­i­ta­ti­vo edilizio o che comunque non pro­d­u­cano lavo­razioni rumor­ose sono con­sen­ti­ti durante tut­to l’arco dell’anno, nelle fasce orarie che van­no dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30 dei giorni feri­ali e dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 del saba­to.
Res­ta il divi­eto di attiv­ità nei giorni fes­tivi e prefes­tivi.

In caso di vio­lazioni è pre­vista l’applicazione di una sanzione ammin­is­tra­ti­va ed in caso di reit­er­a­ta vio­lazione delle dis­po­sizioni è pre­vista anche la sospen­sione delle attiv­ità di cantiere fino a 60 giorni.

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