Egregio Presidente, Il recente DPCM 26 aprile 2020, all’art. 1, comma 1 lettera a) dispone, tra l’altro, che è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente una persona si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Tale divieto viene meno in ipotesi di rientro di un soggetto presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, rientro in ogni caso consentito.
Tale dizione si presta ad essere applicata nel senso di permettere alle persone di recarsi anche nelle seconde case di vacanza, in quanto il richiamo all’abitazione ricomprende tutte le fattispecie abitative, comprese quelle saltuarie e non stabili.
Questa interpretazione è confermata dal confronto con la precedente dizione dell’art. 1 lett. a) del DPCM 10 aprile 2020, dove si specificava, invece, che “resta vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. La suddetta conseguenza appare molto pericolosa, essendo quella che, a marzo, ha determinato la più ampia diffusione del virus, anche in alcune province della Toscana.
Chiedo pertanto di intervenire specificando che il rientro previsto dalla nuova disposizione è vietato con riferimento alle seconde case utilizzate per vacanza. In mancanza di un intervento chiarificatore, ritengo di dovermi avvalere della facoltà di intervenire con un’ordinanza restrittiva e dunque conforme ai poteri di cui all’art. 3 del D.L. n. 19/2020.
Cordiali saluti Enrico Rossi Presidente delle Regione Toscana