Ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità,
le seguenti misure di contenimento:
1.Le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro
spostamento dal cantiere all’ormeggio possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi
dell’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020;
2. Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree in concessione o di pertinenza, i
campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta come definiti dagli articoli 24, 25,
28 e 29 della legge regionale Toscana n.86/2016; l’accesso è consentito solo al personale impegnato
in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e
manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al Prefetto nonché segnalazione
dell’area per impedire l’accesso ad estranei;
3. La chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio
2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d),
e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 nonché le rivendite di generi di monopolio. E’
confermata l’apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;
4. E’ fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della
sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non
presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità;
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure
adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
·al Presidente del Consiglio dei Ministri ;
·ai Prefetti;
·ai Sindaci;
·all’ANCI;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto
dall’articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
L’intera ordinanza è consultabile e scaricabile a questo link http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250025&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.37_del_16-04–2020