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A Capoliveri entra in vigore l’ obbligo delle mascherine

Vista l’Ordinanza del Pres­i­dente del­la Giun­ta Regionale Toscana n.26 del 06.04.2020 che dispone l’utilizzo obbli­ga­to­rio delle mascher­ine monouso a decor­rere dal­la data in cui sarà com­ple­ta­ta la dis­tribuzione alla cit­tad­i­nan­za delle mascher­ine for­nite dal Sis­tema Regionale di Pro­tezione Civile;
Vista l’Ordinanza del Pres­i­dente del­la Giun­ta Regionale Toscana n.35 del 14.04.2020 che dispone la pro­ro­ga al 19 aprile 2020 del ter­mine ulti­mo di cui all’Ordinanza del Pres­i­dente del­la Giun­ta Regionale Toscana n.26 del 06.04.2020 per l’entrata in vig­ore delle dis­po­sizioni ivi pre­viste;
Dato atto che il Comune di Capo­liv­eri ha provve­du­to a dis­tribuire a tut­ta la popo­lazione del Comune di Capo­liv­eri le mascher­ine monouso invi­ate dal Sis­tema Regionale di Pro­tezione Civile, nonché ulte­ri­ori quat­tro­mi­la mascher­ine, non monouso con fil­tro a tre strati, e che tale dis­tribuzione è sta­ta effet­tua­ta nei giorni di Ven­erdì 10 e Saba­to 11 Aprile 2020;
AVVISA
Tut­ti i cit­ta­di­ni che a par­tire dal giorno 17.04.2020 e fino alla vigen­za delle mis­ure adot­tate dal Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri ai sen­si dell’articolo 1 del D.L. 19/2020, ai sen­si delle Ordi­nanze del Pres­i­dente del­la Giun­ta Regionale N.26/2020 e N.35/2020, ven­gono introdotte su tut­to il ter­ri­to­rio comu­nale le seguen­ti mis­ure:
1. uti­liz­zo obbli­ga­to­rio del­la masche­ri­na di pro­tezione in spazi chiusi, pub­bli­ci e pri­vati, aper­ti al pub­bli­co, in pre­sen­za di più per­sone, oltre che nei mezzi di trasporto pub­bli­co locale, nei servizi non di lin­ea taxi e noleg­gio con con­du­cente;
2. uti­liz­zo obbli­ga­to­rio del­la masche­ri­na di pro­tezione, in spazi aper­ti, pub­bli­ci o aper­ti al pub­bli­co, quan­do, in pre­sen­za di più per­sone, è obbli­ga­to­rio il man­ten­i­men­to del­la dis­tan­za sociale;
3. fer­mo restando il rispet­to del man­ten­i­men­to delle mis­ure di dis­tanzi­a­men­to sociale, le dis­po­sizioni di cui ai pun­ti 1 e 2 non si appli­cano ai bam­bi­ni di età infe­ri­ore ai sei anni e alle per­sone che non tol­leri­no l’utilizzo delle mascher­ine a causa di par­ti­co­lari con­dizioni psi­cofisiche attes­tate da cer­ti­fi­cazione rilas­ci­a­ta dal medico di med­i­c­i­na gen­erale o dal pedi­atra di lib­era scelta.
Le dis­po­sizioni di cui al pre­sente avvi­so pos­sono essere ogget­to di ulte­ri­ori inte­grazioni o even­tu­ali mod­i­fiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epi­demi­o­logi­co e delle sopravvenute dis­po­sizioni nor­ma­tive o ammin­is­tra­tive nazion­ali e region­ali. Il man­ca­to rispet­to delle mis­ure di cui al pre­sente Avvi­so è sanzion­a­to sec­on­do quan­to pre­vis­to dall’articolo 4 del d.l.19/2020”.
F.to IL SINDACO
Andrea Gel­si

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